Antincendio
Prevenzione incendi, dal rischio alla pratica depositata.
Valutazione del progetto, SCIA, rinnovo periodico, deroga. Seguiamo il procedimento per intero, dal sopralluogo iniziale fino al parere del Comando. Entrambi i professionisti sono iscritti negli elenchi antincendio del Ministero dell'Interno.
Segnaletica di sicurezza
La segnaletica non è decorazione: è parte del progetto.
Forma, colore e pittogramma sono normati. Il quadrato verde indica dove si esce, il quadrato rosso dove si spegne, il triangolo giallo dove si vigila. Nel progetto indichiamo posizione, altezza e visibilità di ciascun cartello, con la resa della UNI EN ISO 7010.
Riferimenti. Pittogrammi secondo la UNI EN ISO 7010; obbligo e criteri di apposizione della segnaletica di sicurezza ai sensi del Titolo V e dell'Allegato XXV del D.Lgs 81/2008, con illuminazione di sicurezza dimensionata secondo la UNI EN 1838.
La prima domanda non è mai cosa devo fare. È a che regime tecnico appartengo. Sbagliare quella risposta significa progettare troppo, oppure troppo poco: nel primo caso si spende senza motivo, nel secondo la pratica torna indietro.
La tua attività è soggetta ai controlli?
Il discrimine è l'Allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151. Se l'attività vi rientra, è soggetta ai controlli di prevenzione incendi e ricade in una delle categorie A, B o C, con procedimenti e adempimenti diversi. Se non vi rientra, l'attività non è soggetta, ma questo non significa che sia libera: se è un luogo di lavoro restano gli obblighi del D.Lgs 81/2008 e dei tre decreti del settembre 2021.
La categoria determina il percorso. In categoria A si presenta la SCIA senza valutazione preventiva del progetto. In categoria B e C la valutazione del progetto da parte del Comando precede i lavori, e in categoria C il sopralluogo è obbligatorio.
| Adempimento | Riferimento | Quando serve |
|---|---|---|
| Valutazione del progetto | Art. 3 DPR 151/2011 | Attività di categoria B e C, prima di iniziare i lavori. Serve anche per le modifiche che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. |
| SCIA antincendio | Art. 4 DPR 151/2011 | A lavori conclusi, prima dell'esercizio. È la segnalazione con cui l'attività dichiara la conformità. |
| Nuova SCIA per modifiche | Art. 4, comma 6, DPR 151/2011 | Quando intervengono modifiche di lavorazione o di strutture, nuova destinazione dei locali, variazioni delle sostanze pericolose, o comunque una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. |
| Attestazione di rinnovo periodico | Art. 5 DPR 151/2011 | Ogni cinque anni. Dieci anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I. Scadenze, documenti e responsabilità sono nella guida collegata. |
| Istanza di deroga | Art. 7 DPR 151/2011 | Quando l'attività non consente l'integrale osservanza della regola tecnica. Decide il Direttore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale. |
| Nulla osta di fattibilità | Art. 8 DPR 151/2011 | Su richiesta, per l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità. Riservato alle categorie B e C. |
| Verifiche in corso d'opera | Art. 9 DPR 151/2011 | Su richiesta, visite tecniche del Comando mentre l'opera è in costruzione. Serve a non scoprire un problema quando il cantiere è chiuso. |
Il Codice, e come lo usiamo
Il riferimento tecnico è il DM 3 agosto 2015, il Codice di prevenzione incendi, il cui Allegato 1 è stato sostituito integralmente dal DM 18 ottobre 2019 (esclusi i capitoli da V.4 a V.8, sostituiti dal DM 14 febbraio 2020). L'impianto è quello dell'ingegneria della sicurezza: si classifica l'attività, si attribuiscono i profili di rischio, si scelgono i livelli di prestazione e si applicano le soluzioni.
In pratica il lavoro è questo. Determiniamo il profilo di rischio per la vita delle persone, R_vita, in funzione di quanto gli occupanti sono in grado di allontanarsi autonomamente e della velocità caratteristica dell'incendio. Calcoliamo il carico d'incendio specifico di progetto q_f,d. Da lì scendono la classe di resistenza al fuoco richiesta, la compartimentazione, il dimensionamento dell'esodo, i presidi e i sistemi di rivelazione e allarme.
Regola che non negoziamo. Ogni soglia, tabella e classe finisce nella relazione solo dopo essere stata riletta sul testo coordinato vigente. Le norme cambiano, e la memoria di un tecnico è la prima cosa che invecchia.
Quindici regole tecniche verticali
Sopra la regola tecnica orizzontale si innestano le regole tecniche verticali, oggi quindici, da V.1 a V.15. Uffici, attività ricettive, autorimesse, scuole, attività commerciali, asili nido, edifici tutelati, strutture sanitarie, chiusure d'ambito, civile abitazione, pubblico spettacolo: ciascuna ha prescrizioni proprie che prevalgono su quelle generali. La pagina settori serviti mette in fila quale capitolo riguarda quale destinazione d'uso.
Gestione della sicurezza antincendio e piano di emergenza
Il progetto risolve metà del problema. L'altra metà è come l'attività viene gestita ogni giorno, ed è la parte che un controllo verifica per prima, perché lascia tracce documentali.
- Piano di emergenza e di evacuazione coerente con l'esodo realmente costruito, con l'affollamento effettivo e con il personale presente nel turno peggiore, non in quello medio.
- Individuazione e formazione degli addetti, in numero adeguato all'attività (DM 2 settembre 2021).
- Esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale nei luoghi di lavoro soggetti a piano di emergenza, salvo diverse indicazioni delle regole tecniche, con evidenza documentata (DM 2 settembre 2021, Allegato I § 1.3).
- Registro dei controlli tenuto secondo il DM 1 settembre 2021, con l'inventario dei presidi e le periodicità corrette per ciascuno.
Quando la regola non basta: FSE e deroga
Ci sono edifici, in genere quelli storici o quelli con vincoli di layout, in cui applicare alla lettera la regola tecnica è materialmente impossibile. In quei casi restano due strade, che non sono alternative da scegliere a piacere.
- Le soluzioni alternative si dimostrano con i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio previsti dal Codice, confrontando il tempo disponibile per l'esodo con quello necessario. Restano dentro la regola tecnica, dimostrando il raggiungimento dello stesso livello di prestazione.
- Le soluzioni in deroga escono dalla prescrizione, e per questo passano dal procedimento dell'art. 7 del DPR 151/2011, con la verifica affidata ai metodi aggiuntivi di progettazione previsti dal Codice al paragrafo G.2.8.
La differenza è sostanziale, anche nei tempi. Una deroga aggiunge mesi al percorso, quindi va proposta quando serve davvero e non come scorciatoia.
Cosa ti consegniamo
- Relazione tecnica antincendio con classificazione, profili di rischio, calcoli e strategia adottata, ciascuna scelta ancorata al proprio riferimento.
- Elaborati grafici con compartimentazione, vie di esodo, presidi e segnaletica secondo la simbologia UNI EN ISO 7010.
- Modulistica PIN compilata e pronta per il deposito, con l'elenco delle certificazioni e dichiarazioni da raccogliere presso installatori e manutentori.
- Asseverazione firmata da professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno.
- Assistenza al sopralluogo e gestione dei rilievi, fino al parere.
Cosa non promettiamo. I tempi del Comando non dipendono da noi, e nemmeno la qualità del lavoro degli installatori. Quello che possiamo garantire è che la pratica arrivi completa e difendibile, così che il parere non si areni su una carta mancante.
Domande frequenti
Quello che ci chiedono più spesso.
Quanto tempo serve per una SCIA antincendio?
Dipende da due fattori che pesano molto più della pratica in sé: quanto è completa la documentazione esistente e quanto sono pronte le certificazioni degli impianti. Con un rilievo aggiornato e le dichiarazioni di corretta installazione già in mano il grosso è la relazione. Se invece mancano i certificati dei materiali o le dichiarazioni degli installatori, il collo di bottiglia diventa la raccolta documentale, e su quella i tempi li dettano terzi.
Al primo sopralluogo ti diciamo con franchezza dove sono i pezzi mancanti, prima di parlare di tempi.
La mia attività non è soggetta al DPR 151/2011: sono a posto?
Non necessariamente. Se ci sono lavoratori, l'attività resta un luogo di lavoro e valgono gli obblighi del D.Lgs 81/2008, insieme ai tre decreti del settembre 2021: il DM 1 settembre 2021 sui controlli e la manutenzione dei presidi, il DM 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza e sull'emergenza, il DM 3 settembre 2021 sui criteri di progettazione.
Quest'ultimo è quello che decide il regime tecnico applicabile. Ne abbiamo scritto per esteso nell'articolo sul Minicodice.
Ho aggiunto un macchinario e spostato il magazzino. Devo rifare la pratica?
La domanda giusta è se la modifica comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio: il riferimento è l'art. 4, comma 6, del DPR 151/2011, e per le attività di categoria B e C anche l'art. 3, comma 1. Un aumento del carico d'incendio, una variazione dell'affollamento, un cambio di layout che allunga i percorsi di esodo o un intervento sui compartimenti sono tutte cose che possono farlo.
I criteri per individuare quali modifiche sono rilevanti si possono trarre dall'Allegato IV del DM 7 agosto 2012, che le elenca in maniera qualitativa; l'art. 4, comma 8, dello stesso decreto consente in alternativa di fondarsi sulla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.
La valutazione va fatta prima di eseguire l'intervento, non dopo. È esattamente il tipo di cosa che il servizio di assistenza continuativa intercetta al momento giusto.
Chi firma l'asseverazione?
L'asseverazione allegata alla SCIA la firma un tecnico abilitato, cioè un professionista iscritto all'albo che opera nell'ambito delle proprie competenze (DM 7 agosto 2012, artt. 1 e 4). L'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, prevista dall'art. 16, comma 4, del D.Lgs 139/2006, serve invece per le certificazioni e le dichiarazioni, per l'asseverazione che accompagna il rinnovo periodico e per la deroga. Sono iscritti in quegli elenchi entrambi i professionisti: l'Ing. Boenzi con il codice BN01760I00507, l'Ing. Mercaldo con il codice BN01234I00351. Li trovi anche in fondo a ogni pagina di questo sito.
Lavorate solo in Friuli e in Campania?
Le due sedi sono a Pordenone e ad Airola, in provincia di Benevento, e sono i due presidi da cui partiamo per i sopralluoghi. La consulenza la svolgiamo su tutto il territorio nazionale: la parte documentale e progettuale non ha vincoli geografici, il sopralluogo si organizza.
Partiamo da un sopralluogo.
Veniamo sul posto, guardiamo lo stato di fatto e ti diciamo che percorso ha davanti la tua attività. La prima verifica è gratuita e senza impegno.