Novità e scadenze
Le scadenze che contano, prima che scadano.
Le date che un'attività deve tenere d'occhio, riscontrate una per una sulla fonte e aggiornate con ciclo mensile. Non è un testo di legge: è lo scadenzario che usiamo noi, reso pubblico.
Le sanzioni non arrivano perché qualcuno è cattivo: arrivano perché una data è passata senza che nessuno la stesse guardando. Questa pagina esiste per questo: le date che un'attività deve presidiare, con la fonte accanto a ciascuna, così puoi controllare invece di doverti fidare.
Ogni riga è stata riscontrata su Normattiva, in Gazzetta Ufficiale o sulle pagine ufficiali dei Vigili del Fuoco il 25 settembre 2026, e il collegamento porta proprio lì. Gli importi delle sanzioni sono quelli del testo vigente a quella data: alcune ammende sono soggette a rivalutazione periodica, e la misura effettiva dipende sempre dal caso concreto. Questa pagina informa, non sostituisce la valutazione di un professionista sul tuo caso.
In evidenza
Le due date di fine settembre 2026.
Due passaggi che cambiano gli adempimenti di chi ha presidi antincendio o un impianto di produzione di energia. Riscontrati sulle fonti ufficiali il 25 settembre 2026.
Dal 25 settembre 2026: solo manutentori qualificati
Da questa data la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio può essere affidata solo a tecnici manutentori qualificati con attestato. Se hai estintori, idranti, porte REI o un impianto di rivelazione, chiedi alla tua ditta di manutenzione l'attestato di qualificazione di chi interviene e aggiorna il contratto.
30 settembre 2026: la prima dichiarazione semestrale delle accise
Per le officine elettriche, fotovoltaico soggetto compreso, la dichiarazione di consumo è diventata semestrale e telematica: si presenta entro la fine di settembre e la fine di marzo. Quella di settembre 2026 è la prima del nuovo regime: chi resta sul vecchio calendario annuale la manca.
Fonti: DM 15/07/2025, G.U. n. 190 del 18/08/2025 con la pagina ufficiale CNVVF sul Decreto Controlli; art. 55 del D.Lgs 504/1995 nel testo vigente con la pagina ADM sulle dichiarazioni semestrali.
Novità
Cosa è cambiato nel 2025 e nel 2026.
I provvedimenti pubblicati in Gazzetta che toccano attività, datori di lavoro e proprietari di impianti. Dove il decreto prevede scadenze interne differenziate lo diciamo, senza inventare le date: si leggono nel testo, e nelle pratiche le verifichiamo caso per caso.
| Provvedimento | Cosa cambia | Dove | Chi riguarda |
|---|---|---|---|
| Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025rep. 59/CSR | Riordina in un accordo unico durata e contenuti minimi della formazione su salute e sicurezza. Decorrenze e regime transitorio vanno letti nel testo dell'Accordo. | G.U. n. 119 del 24/05/2025 | Tutti i datori di lavoro |
| DM 15 luglio 2025 | Modifica il Decreto Controlli: nel comma 1-bis dell'art. 6 la data «25 settembre 2025» è sostituita da «25 settembre 2026». L'obbligo del tecnico manutentore qualificato (art. 4) entra quindi in vigore il 25/09/2026: vedi il riquadro in testa a questa pagina. | G.U. n. 190 del 18/08/2025 | Chi ha presidi antincendio |
| DM 14 agosto 2025 | Adeguamento antincendio di università e istituzioni AFAM, con scadenze differenziate: le date esatte vanno lette nel testo del decreto. | G.U. n. 204 del 03/09/2025 | Università e AFAM |
| DM 28 ottobre 2025 | Aggiorna il DM 26 giugno 2015: requisiti minimi di prestazione energetica e schemi della relazione tecnica. Il decreto del 2015 resta in vigore come modificato. In vigore dal 3 giugno 2026. | G.U. n. 283 del 05/12/2025 | Progettisti e proprietari |
| DM 31 marzo 2026 | Adeguamento antincendio degli edifici scolastici, con scadenze differenziate: le date esatte vanno lette nel testo del decreto. | G.U. n. 81 del 08/04/2026 | Scuole ed enti proprietari |
| DM 20 giugno 2025 | Regola tecnica di prevenzione incendi per le gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea. | G.U. n. 156 del 08/07/2025 | Gestori e progettisti |
| UNI EN 12845:2026 · UNI 11224:2026 | Nuove edizioni per sprinkler (dal 4 giugno 2026) e manutenzione dei sistemi di rivelazione (dal 9 luglio 2026). Le edizioni 2020 e 2019 sono ritirate: registri e contratti di manutenzione che le citano vanno aggiornati. | UNI Store | Chi ha sprinkler o rivelazione |
| Circolari ADM n. 9/2026 e n. 20/2026 | Istruzioni per la compilazione delle nuove dichiarazioni semestrali di consumo di energia elettrica e gas naturale (7 maggio 2026) e successivi chiarimenti (31 luglio 2026). | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Officine elettriche e venditori |
Scadenze ricorrenti · 1
Antincendio.
Per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, e non solo.
| Adempimento | Ogni quanto | Fonte | Cosa prevede la legge se manca |
|---|---|---|---|
| Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendioguida completa | Ogni 5 anni; ogni 10 per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I | Art. 5 DPR 151/2011 | Arresto fino a 1 anno o ammenda da 258 a 2.582 € (art. 20 D.Lgs 139/2006); il prefetto può sospendere l'attività |
| Aggiornamento degli addetti antincendiocorsi 1-AGG, 2-AGG, 3-AGG | Ogni 5 anni | DM 2/09/2021, All. III | Arresto 2–4 mesi o ammenda 1.200–5.200 € (art. 55, c. 5, D.Lgs 81/2008) |
| Formazione iniziale degli addetti antincendio4, 8 o 16 ore per livello | Prima della designazione | DM 2/09/2021, All. III | Come sopra |
| Manutenzione dei presidi affidata a tecnici manutentori qualificatila guida al registro dei controlli | Obbligo dal 25/09/2026 | DM 1/09/2021, art. 4; decorrenza ex art. 6, c. 1-bis, come modificato dal DM 15/07/2025 | Il presidio non correttamente manutenuto espone alle responsabilità dell'esercizio |
| Riavvio del procedimento per modifiche con aggravio del rischio | Ad ogni modifica rilevante | Art. 4, c. 6, DPR 151/2011 | Come per l'omessa SCIA: art. 20 D.Lgs 139/2006 |
Scadenze ricorrenti · 2
Sicurezza sul lavoro.
Gli obblighi del datore di lavoro che hanno una cadenza, o un termine che parte da un evento.
| Adempimento | Ogni quanto | Fonte | Cosa prevede la legge se manca |
|---|---|---|---|
| Aggiornamento del DVR dopo modifiche del ciclo produttivo, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria | Rielaborazione ad evento; misure aggiornate entro 30 giorni | Art. 29, c. 3, D.Lgs 81/2008 | Omessa valutazione: arresto 3–6 mesi o ammenda 2.500–6.400 € (art. 55, cc. 1–4) |
| Aggiornamento della formazione dei preposti, interamente in presenza | Almeno ogni 2 anni | Art. 37, c. 7-ter, D.Lgs 81/2008 | Arresto 2–4 mesi o ammenda 1.200–5.200 € (art. 55, c. 5) |
| Formazione dei lavoratori: iniziale e aggiornamento periodico | Durate e cadenze secondo l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 | Art. 37 D.Lgs 81/2008 · Accordo in G.U. | Come sopra; importi raddoppiati con più di 5 lavoratori, triplicati con più di 10 (art. 55, c. 6-bis) |
| Sorveglianza sanitaria: visita medica periodica | Di norma annuale, salvo diversa periodicità stabilita dal medico competente | Art. 41, c. 2, lett. b), D.Lgs 81/2008 | Apparato sanzionatorio del Titolo I, D.Lgs 81/2008 |
| Verifiche periodiche delle attrezzature dell'Allegato VIIsollevamento, pressione e altre | Prima verifica INAIL entro 45 giorni dalla richiesta; poi periodicità per tipologia secondo l'Allegato VII | Art. 71, cc. 8 e 11, D.Lgs 81/2008 | Apparato sanzionatorio del Titolo III, D.Lgs 81/2008 |
Scadenze ricorrenti · 3
Impianti.
Terra e scariche atmosferiche, apparecchi a pressione, impianti termici, dichiarazioni di conformità.
| Adempimento | Ogni quanto | Fonte | Cosa prevede la legge se manca |
|---|---|---|---|
| Messa a terra: dichiarazione di conformità a INAIL e ASL o ARPA | Entro 30 giorni dalla messa in esercizio | Art. 2, c. 2, DPR 462/2001 | – |
| Messa a terra e scariche atmosferiche: verifica periodica | Ogni 5 anni; ogni 2 per cantieri, locali medici e ambienti a maggior rischio in caso di incendio | Art. 4 DPR 462/2001 | – |
| Impianti in luoghi con pericolo di esplosione: verifica periodica | Ogni 2 anni | Art. 6 DPR 462/2001 | – |
| Comunicazione all'INAIL, per via informatica, dell'organismo incaricato delle verifiche | Ad ogni incarico | Art. 7-bis DPR 462/2001 | – |
| Apparecchi a pressione: dichiarazione di messa in servizio | Alla messa in servizio | Art. 6 DM 329/2004 | – |
| Apparecchi a pressione: riqualificazione periodica | Periodicità per categoria secondo gli Allegati A e B del decreto | Art. 10 DM 329/2004 | – |
| Impianti termici: libretto di impianto per la climatizzazione | Tenuta continuativa, per tutti gli impianti | Art. 7, c. 5, DPR 74/2013 | 500–3.000 € (art. 15, c. 5, D.Lgs 192/2005) |
| Impianti termici: controllo di efficienza energetica con rapportoclimatizzazione invernale oltre 10 kW, estiva oltre 12 kW | In occasione dei controlli e manutenzioni previsti, con le cadenze dell'Allegato A del decreto | Art. 8 DPR 74/2013 | Operatore senza rapporto: 1.000–6.000 € (art. 15, c. 6, D.Lgs 192/2005) |
| Dichiarazione di conformità a fine lavori; dichiarazione di rispondenza per gli impianti anteriori al 2008 che ne sono privi | A fine lavori · una tantum | Art. 7 DM 37/2008 | 100–1.000 € per le violazioni dell'art. 7; 1.000–10.000 € per le altre (art. 15 DM 37/2008) |
Scadenze ricorrenti · 4
Energia.
| Adempimento | Ogni quanto | Fonte | Cosa prevede la legge se manca |
|---|---|---|---|
| Diagnosi energetica dei siti produttivi, con invio dei risultati all'ENEAgrandi imprese e imprese a forte consumo di energia; esenzione ISO 50001, esclusione sotto 50 tep/anno | Ogni 4 anni | Art. 8 D.Lgs 102/2014 | Mancata diagnosi: 4.000–40.000 €; diagnosi non conforme: 2.000–20.000 € (art. 16) |
| APE: validità, condizionata al rispetto dei controlli di efficienza sugli impianti | 10 anni; decade il 31/12 dell'anno successivo al primo controllo non rispettato | Art. 6, c. 5, D.Lgs 192/2005 | Vendita senza APE: 3.000–18.000 €; locazione: 300–1.800 €; annunci senza indici: 500–3.000 € (art. 15, cc. 8–10) |
| Officine elettriche (compreso il fotovoltaico soggetto ad accisa): dichiarazione di consumo telematica | Semestrale, entro la fine di settembre e la fine di marzo; prima scadenza del nuovo regime: 30/09/2026 | Art. 55 D.Lgs 504/1995, come sostituito dal D.Lgs 43/2025 | – |
Nota di metodo. Le voci di questa pagina sono un estratto del censimento che teniamo per il lavoro di ogni giorno: ci entrano solo le righe riscontrate sulla fonte primaria alla data indicata. Alcune periodicità di dettaglio vivono in norme tecniche a pagamento o negli allegati dei decreti (le cadenze interne degli estintori nella UNI 9994-1, le tabelle degli apparecchi a pressione, l'Allegato A del DPR 74/2013): in quei casi rinviamo alla norma senza trascriverne i numeri, perché un numero copiato di seconda mano è esattamente il tipo di errore che questa pagina vuole combattere.
Aggiornamento. La pagina viene riverificata con ciclo mensile, e prima se esce un provvedimento rilevante. Ultimo riscontro: 25 settembre 2026. Se trovi una data superata, scrivici: la correggiamo e il controllo entra fra quelli automatici che girano su questo sito prima di ogni pubblicazione.
Le date non si ricordano da sole.
Il referente antincendio esterno è il servizio con cui le custodiamo noi: scadenzario presidiato della tua attività, avvisi quando una scadenza si avvicina, e un professionista che risponde. In alternativa, parti dall'autocontrollo gratuito.