Impianti ed energia
Impianti elettrici, fotovoltaico e ricarica.
Dalla bassa tensione civile al quadro di media tensione industriale, dal fotovoltaico con accumulo alle colonnine di ricarica. Compresa la parte che nessuno racconta: gli adempimenti verso GSE, Terna e Agenzia delle Dogane.
Come leggiamo e disegniamo un impianto
Gli elaborati che ti consegniamo sono già quelli dell'installatore.
Planimetrie con la simbologia CEI, schemi unifilari di quadro, verifiche di linea e distinta dei materiali: chi monta trova la stessa notazione che si aspetta, senza interpretazioni.
Impianti elettrici in bassa e media tensione
Progetto secondo la CEI 64-8, oggi alla IX edizione, in vigore dal 1 novembre 2024, articolata in otto parti. Il lavoro comprende il dimensionamento delle linee, la verifica delle protezioni, la selettività, il coordinamento con l'impianto di terra e la documentazione di progetto secondo il DM 37/2008.
Ogni destinazione d'uso porta il suo vincolo dominante, e cambiare contesto cambia il progetto molto più di quanto cambi la potenza installata.
- Civile e residenziale: livelli prestazionali, protezione dai contatti, coordinamento con la domotica.
- Industriale: cabina di trasformazione, quadri di potenza, continuità di servizio, selettività a più livelli.
- Ricettivo e commerciale: alimentazione dei sistemi di sicurezza, illuminazione di emergenza, gestione dei carichi.
- Sanitario: locali ad uso medico, sistemi IT-M, alimentazioni di sicurezza e continuità assoluta.
- Scolastico: sicurezza d'uso, sezionamenti di emergenza, coordinamento con la strategia antincendio.
- Aree a rischio di esplosione: scelta delle apparecchiature in funzione della zona classificata.
- Centri di elaborazione dati: continuità, ridondanza, smaltimento del calore, protezione delle linee.
Nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si aggiunge la parte che incide sulla sicurezza antincendio: alimentazione dei sistemi di sicurezza, cavi resistenti al fuoco, dispositivo di sgancio di emergenza, continuità di alimentazione degli impianti che devono restare in servizio durante l'incendio. È il punto in cui l'impianto elettrico e la strategia antincendio devono parlarsi, e in cui spesso non lo fanno.
Fotovoltaico e sistemi di accumulo
Il progetto è la parte più facile. La parte che manda in stallo gli impianti è quella successiva: connessione, messa in servizio e adempimenti fiscali. Tre interlocutori diversi, tre tempistiche diverse, e un ordine da rispettare.
- Gestore di rete (in bassa e media tensione, tipicamente il distributore locale): gestisce l'iter di connessione, dal preventivo alla realizzazione all'attivazione.
- Terna: riceve la registrazione di impianto e unità di produzione sul sistema GAUDÌ (Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti, istituito con delibera AEEG ARG/elt 124/10). I dati vengono poi validati dal gestore di rete.
- GSE: interviene a valle, sui regimi commerciali e incentivanti, sulla base dei dati già validati.
Errore diffuso: attribuire GAUDÌ al GSE. È un sistema di Terna, e l'ordine dei passaggi conta, perché una registrazione fatta fuori sequenza blocca l'attivazione.
Officina elettrica e accise: il quadro è cambiato dal 1 gennaio 2026
Gli articoli del Testo Unico Accise che regolano la materia (D.Lgs 504/1995, artt. 52, 53, 53-bis, 54, 55 e 56-bis) sono stati sostituiti dal D.Lgs 28 marzo 2025, n. 43, con effetto dal 1 gennaio 2026, e l'attuazione è nel DM MEF 10 marzo 2026. Chi lavora ancora sullo schema precedente sta applicando regole superate.
La soglia dei 20 kW che tutti citano esiste, ma non è la soglia della licenza: è la soglia di non sottoposizione ad accisa dell'energia da fonti rinnovabili consumata per uso proprio (art. 52, comma 2, lettera a). Sopra i 20 kW l'energia autoconsumata dall'impresa nel medesimo sito è esente, ma l'obbligo di licenza resta.
| Situazione | Cosa comporta |
|---|---|
| Impianto da fonte rinnovabile fino a 20 kW, autoconsumo | Fuori campo di applicazione dell'accisa (art. 52, c. 2, lett. a). Nessuna licenza. |
| Impianto da fonte rinnovabile oltre 20 kW, autoproduttore | Soggetto obbligato (art. 53, c. 2, lett. a): denuncia preventiva e licenza di esercizio (art. 53-bis). L'energia autoconsumata nel sito è esente, l'obbligo di licenza permane. |
| Impianto che cede l'intera produzione in rete, senza consumi propri né vendita a clienti finali | Non soggetto obbligato: comunicazione di avvio attività (art. 56-bis, c. 3, TUA e art. 14 del DM 10 marzo 2026), con codice identificativo e comunicazione annuale. |
| Vendita a consumatori finali | Soggetto obbligato ai sensi dell'art. 53, c. 1: autorizzazione, e licenza se si esercita officina. |
La dichiarazione di consumo annuale entro il 31 marzo non è più vigente. L'ultima applicazione ha riguardato l'anno d'imposta 2025. Dal 1 gennaio 2026 l'art. 55, commi 1 e 2, del Testo Unico Accise prevede una dichiarazione semestrale, telematica, da presentare entro la fine dei mesi di marzo e di settembre, con rate di acconto mensili. La prima scadenza del nuovo regime cade il 30 settembre 2026, per il primo semestre 2026.
Se il tuo consulente ti ha messo in calendario il 31 marzo, quel promemoria è da rifare.
Ricarica dei veicoli elettrici
Il riferimento per l'impianto che alimenta le infrastrutture di ricarica è la CEI 64-8, Parte 7, Sezione 722, completamente rivista nella IX edizione e applicabile sia alla ricarica in corrente alternata sia a quella in continua, ambito domestico compreso. La sezione richiama le norme di prodotto della serie CEI EN IEC 61851 per la ricarica conduttiva e la CEI 61980 per il trasferimento di potenza senza contatto. La realizzazione a regola d'arte resta disciplinata dal DM 37/2008.
Nelle autorimesse la colonnina non è solo un problema elettrico: interseca la regola tecnica verticale sulle autorimesse e la gestione del rischio. Vanno progettate insieme.
Impianti di terra e protezione contro i fulmini
La valutazione del rischio da fulminazione e il progetto delle misure di protezione seguono la serie CEI EN IEC 62305, parti 1 ÷ 4, nell'edizione 2025: principi generali, gestione del rischio, danno materiale alle strutture e pericolo per le persone, impianti elettrici ed elettronici.
Periodo di doppia validità. La precedente serie CEI EN 62305:2013 resta applicabile fino al 31 ottobre 2027. Va dichiarato nel progetto quale delle due si sta applicando, perché scrivere «CEI EN 62305» senza «IEC» oggi identifica l'edizione previgente.
Domotica e building automation
La classificazione delle funzioni di controllo, automazione e gestione tecnica dell'edificio e il loro contributo alla prestazione energetica seguono la UNI EN ISO 52120-1:2022.
La vecchia UNI EN 15232-1:2017, che si trova ancora citata in molti capitolati, è ritirata dal 4 novembre 2022. Se il tuo capitolato la richiama, va aggiornato.
Per i sistemi KNX il riferimento è la serie EN 50090 sui sistemi elettronici per la casa e l'edificio, recepita in Italia come CEI EN 50090; per l'integrazione del protocollo KNX con le reti IP la norma è la UNI EN ISO 22510:2020.
Domande frequenti
Quello che ci chiedono più spesso.
Il mio impianto fotovoltaico è sopra i 20 kW: devo aprire l'officina elettrica?
Dipende da cosa fai dell'energia, non solo dalla potenza. Se sei autoproduttore e consumi in sito, sopra i 20 kW diventi soggetto obbligato: servono denuncia preventiva e licenza di esercizio, anche se l'energia autoconsumata è esente. Se invece cedi tutta la produzione in rete e non hai consumi propri né vendita a clienti finali, non sei soggetto obbligato e basta la comunicazione di avvio attività.
La distinzione va fatta caso per caso sul tuo assetto reale, ed è cambiata dal 1 gennaio 2026.
Ho sempre presentato la dichiarazione di consumo a marzo. Cambia qualcosa?
Sì, e parecchio. Dal 1 gennaio 2026 la dichiarazione è semestrale, da presentare entro la fine di marzo e la fine di settembre, con acconti mensili. La dichiarazione annuale entro il 31 marzo ha avuto la sua ultima applicazione sull'anno d'imposta 2025. La prima scadenza del nuovo regime è il 30 settembre 2026.
Serve un progetto per mettere una colonnina di ricarica in azienda?
Nella quasi totalità dei casi sì, e non per formalità: la ricarica aggiunge un carico continuativo rilevante, richiede protezioni dedicate e va coordinata con la potenza disponibile e con l'eventuale fotovoltaico. Se la colonnina sta in autorimessa, entra anche la regola tecnica antincendio.
La mia protezione contro i fulmini è del 2015. È da rifare?
Non necessariamente da rifare, ma da rivalutare. La serie CEI EN IEC 62305 è stata aggiornata nel 2025 e la precedente resta applicabile fino al 31 ottobre 2027. Il punto vero è un altro: la valutazione del rischio va rifatta se sono cambiati la struttura, i contenuti o le linee entranti. Un capannone che nel frattempo ha aggiunto un fotovoltaico in copertura non ha più lo stesso rischio di dieci anni fa.
Un impianto, tre interlocutori, un ordine da rispettare.
Se hai un fotovoltaico da mettere in servizio o un impianto da adeguare, il primo passo è capire a che punto sei nella sequenza. Bastano dieci minuti al telefono.