Sicurezza

Sicurezza sul lavoro, senza documenti di facciata.

Valutazione dei rischi, gestione dell'emergenza, aree a rischio esplosione e coordinamento nei cantieri. Documenti che tengono davanti a un'ispezione, perché descrivono l'attività che hai, non un modello.

D.Lgs 81/2008DM 1/9/2021DM 2/9/2021DM 3/9/2021Titolo IV cantieri
EDIFICIO RAGGIO DI MANOVRA STOCCAGGIO APPRESTAMENTI VIABILITÀ INTERFERENZA
Layout di cantiere e interferenze · schema
  • Recinzione e gru
  • Interferenze
  • Apprestamenti

Un documento di valutazione dei rischi copiato da un modello si riconosce in trenta secondi. Descrive mansioni che non esistono, cita macchine che non hai, dimentica il rischio che nella tua attività è l'unico che conta davvero. Serve a poco in prevenzione, e non regge in contraddittorio.

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, e il documento che ne esce deve essere specifico. Il lavoro parte dal sopralluogo e dalle mansioni reali, poi scende sui rischi che quella attività comporta: incendio, esplosione, elettrico, chimico, meccanico, movimentazione, rumore, vibrazioni, ambienti confinati dove ce ne sono.

Per il rischio incendio il criterio non è un giudizio a occhio. Nei luoghi di lavoro si applica il DM 3 settembre 2021, che all'art. 3 stabilisce quale regime tecnico si segue: l'Allegato I per i luoghi a basso rischio, il Codice di prevenzione incendi negli altri casi. Il passaggio è tecnico e va motivato per iscritto.

I tre decreti del settembre 2021, distinti come vanno distinti

Nella prassi vengono confusi, e la confusione produce adempimenti mancanti. Sono tre decreti diversi, con tre oggetti diversi, tutti attuativi dell'art. 46 del D.Lgs 81/2008.

I tre decreti attuativi dell'art. 46 del D.Lgs 81/2008
DecretoCome si chiamaDi cosa si occupa
DM 1 settembre 2021Decreto ControlliCriteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. È il decreto del registro dei controlli e della qualificazione dei tecnici manutentori.
DM 2 settembre 2021Decreto GSACriteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, formazione e aggiornamento degli addetti. Ha assorbito la disciplina prima contenuta nel DM 10 marzo 1998, oggi integralmente abrogato.
DM 3 settembre 2021MinicodiceCriteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. È il decreto che decide se si applica l'Allegato I o il Codice.

Attenzione a un riferimento che circola ancora. Il DM 10 marzo 1998 è integralmente abrogato dall'art. 4, comma 2, del DM 3 settembre 2021. Non va più citato, nemmeno per le prove di evacuazione: l'obbligo di esercitazione antincendio almeno annuale sta oggi nel DM 2 settembre 2021, Allegato I § 1.3. Chi cita ancora il 1998 sta lavorando su un testo che non c'è più.

Aree a rischio di esplosione

Dove si trattano polveri combustibili, vapori infiammabili o gas la valutazione del rischio esplosione è un capitolo a sé, con la classificazione delle zone e il documento sulla protezione contro le esplosioni. Sono i casi in cui il rischio è concentrato in pochi metri quadrati e la soluzione sta nei dettagli impiantistici e nella scelta delle apparecchiature.

Appalti interni e interferenze

Quando affidi lavori o servizi a un'impresa dentro la tua azienda, i rischi da interferenza vanno valutati e le misure vanno scritte in un unico documento. Il riferimento è l'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008, che parla di «unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze».

La sigla DUVRI è denominazione d'uso: nel testo di legge non compare. In un documento formale conviene scrivere per esteso e citare l'articolo.

Cantieri: CSP, CSE, PSC, POS e Pi.M.U.S.

Nei cantieri con presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il coordinamento della sicurezza è obbligatorio. Il piano di sicurezza e coordinamento serve a governare le interferenze, che sono l'origine della maggior parte degli infortuni gravi. Il fascicolo dell'opera serve a chi ci metterà mano dopo, per la manutenzione.

Le figure e i documenti del Titolo IV
SiglaPer estesoRiferimento
CSPCoordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'operaArt. 89, c. 1, lett. e); compiti art. 91; designazione art. 90, c. 3
CSECoordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'operaArt. 89, c. 1, lett. f); compiti art. 92; designazione art. 90, c. 4
-Requisiti professionali di CSP e CSEArt. 98
PSCPiano di sicurezza e coordinamentoArt. 100 e Allegato XV
POSPiano operativo di sicurezzaArt. 89, c. 1, lett. h) e Allegato XV
Pi.M.U.S.Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggiRedazione: art. 136, c. 1. Tenuta in cantiere: art. 134, c. 1. Contenuti minimi: Allegato XXII
RSPPResponsabile del servizio di prevenzione e protezioneDefinizione art. 2, c. 1, lett. f); designazione art. 17, c. 1, lett. b); organizzazione art. 31; requisiti e formazione art. 32

La designazione dell'RSPP è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Dove l'incarico è affidato all'esterno, resta comunque una funzione di supporto tecnico: le decisioni e la responsabilità restano di chi dirige l'attività.

Domande frequenti

Quello che ci chiedono più spesso.

Il DVR che ho è di cinque anni fa. Va aggiornato?

Va aggiornato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, dopo infortuni significativi, quando la sorveglianza sanitaria lo richiede, e ogni volta che cambia il quadro dei rischi. Nella pratica, se in cinque anni hai cambiato macchine, layout o organico, quel documento non descrive più la tua azienda.

Serve un DVR anche con un solo dipendente?

L'obbligo di valutare i rischi non ha una soglia dimensionale, cambia il modo in cui viene documentato. Ai piccoli il documento fa comodo anche per un'altra ragione: è il posto dove metti nero su bianco chi fa cosa in caso di emergenza, e dove tieni la traccia delle manutenzioni.

La mia attività ha bisogno del Minicodice o del Codice?

Si decide con l'albero decisionale dell'art. 3 del DM 3 settembre 2021, e i requisiti di basso rischio vanno verificati tutti insieme, non a maggioranza. Uno solo che non torna e si passa al Codice. Abbiamo scritto l'intero percorso, requisito per requisito, in questo approfondimento.

Potete occuparvi anche della formazione degli addetti?

Coordiniamo la formazione e ne presidiamo le scadenze, che è la parte in cui di solito si perde il filo. L'erogazione dei corsi viene affidata a chi è qualificato per farlo, e noi ci occupiamo di verificare che i contenuti siano coerenti con il livello di rischio dell'attività e che gli aggiornamenti non scadano nel dimenticatoio.

Mettiamo in ordine i documenti.

Un sopralluogo e ti diciamo cosa manca, cosa è da riscrivere e cosa invece va bene così. Senza allungare la lista per gonfiare il preventivo.

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