Sicurezza sul lavoro

Minicodice o Codice? L'albero decisionale del DM 3 settembre 2021

La prima decisione di ogni pratica antincendio nei luoghi di lavoro, e quella che viene sbagliata più spesso. Con i requisiti di basso rischio da verificare tutti insieme, non a maggioranza.

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Livello di rischio ed esodo nei luoghi di lavoro · schema
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Ing. Eduardo BoenziSicurezza sul lavoroLettura: 8 minutiRiferimenti verificati il 30 luglio 2026

Nella prassi tecnica italiana c'è un errore ricorrente, e non è un errore da principianti: confondere il «Minicodice» con il DM 2 settembre 2021. Sono due decreti diversi, con due oggetti diversi, e la confusione porta a impostare la pratica su un testo che non c'entra.

I tre decreti del settembre 2021, tenuti distinti

Sono tutti attuativi dell'art. 46 del D.Lgs 81/2008, ma ciascuno ha il suo perimetro.

I tre decreti del settembre 2021
DecretoNome correnteOggettoIn vigore dal
DM 1 settembre 2021Decreto ControlliCriteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio25 settembre 2022
DM 2 settembre 2021Decreto GSACriteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, formazione e aggiornamento degli addetti4 ottobre 2022
DM 3 settembre 2021MinicodiceCriteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro29 ottobre 2022

Il DM 1 settembre 2021 va ricordato anche per un dettaglio applicativo: l'obbligo di affidare la manutenzione dei presidi a tecnici manutentori qualificati, dopo le proroghe succedutesi dal 2022, è stato da ultimo prorogato dal DM 15 luglio 2025 (G.U. n. 190 del 18/08/2025) ed entra in vigore il 25 settembre 2026.

L'albero decisionale dell'art. 3

Il regime tecnico applicabile si determina con l'art. 3 del DM 3 settembre 2021. La sequenza è questa, e va percorsa nell'ordine.

  1. L'attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi perché rientra nell'Allegato I del DPR 151/2011? Se sì, si applica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), con la regola tecnica verticale pertinente ove esista.
  2. Se non è soggetta: esiste una specifica regola tecnica verticale applicabile? Se sì, si applica quella.
  3. Se non è soggetta e non è coperta da RTV: i requisiti di basso rischio sono verificati tutti? Se sì, si applica l'Allegato I del DM 3 settembre 2021, il Minicodice.
  4. Se anche uno solo dei requisiti non è verificato: si torna al Codice, con la regola tecnica orizzontale per intero.
Il punto in cui si sbaglia

Il quarto ramo è quello che viene saltato. L'idea diffusa è che un luogo di lavoro non soggetto ai controlli sia automaticamente «da Minicodice». Non è così: se i requisiti di basso rischio non tornano tutti, il riferimento è il Codice completo, con profili di rischio, livelli di prestazione e soluzioni conformi capitolo per capitolo. È una differenza sostanziale, non formale.

I requisiti di basso rischio, uno per uno

L'ambito di applicazione dell'Allegato I è definito al suo punto 1, comma 2. Riguarda le attività non soggette ai controlli e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i requisiti aggiuntivi seguenti.

  • a) affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti;
  • b) superficie lorda complessiva non superiore a 1.000 m²;
  • c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • d) dove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • e) dove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • f) dove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Due precisazioni che cambiano il modo di applicarli.

La prima riguarda il requisito c), quello sulla quota dei piani. È il requisito che manca più spesso negli schemi riassuntivi che circolano, e taglia fuori una quantità di casi reali: un interrato più profondo di cinque metri, o un piano oltre i 24 metri, esclude il Minicodice indipendentemente da superficie e affollamento.

La seconda riguarda il valore di 900 MJ/m², che viene spesso presentato come un settimo requisito autonomo. Non lo è: è una Nota alla lettera d), che precisa come «generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf superiore a 900 MJ/m²». Il requisito normativo è l'assenza di materiali combustibili in quantità significative; il valore è un criterio interpretativo, introdotto dall'avverbio «generalmente», non una soglia rigida.

Sul lessico. Nella pratica dello studio capita spesso di leggere di «sette criteri cumulativi». La formulazione del decreto è diversa: due condizioni di ingresso (attività non soggetta e priva di RTV) più sei requisiti aggiuntivi dalla lettera a) alla f). La sostanza applicativa non cambia molto, la precisione della citazione sì, e in una relazione tecnica conta.

Codice e Minicodice insieme? No

Per la progettazione antincendio del luogo di lavoro i due regimi sono alternativi e mutuamente esclusivi. Una pratica ne adotta uno solo, quello che risulta dall'albero decisionale.

Restano invece obbligatori in parallelo, per qualunque luogo di lavoro e indipendentemente dal regime scelto, il DM 1 settembre 2021 sulla manutenzione dei presidi, il DM 2 settembre 2021 sulla gestione e sull'emergenza, e naturalmente il D.Lgs 81/2008 con i decreti collegati. È la parte che si perde quando si ragiona solo in termini di «quale regola tecnica applico».

Il decreto che non esiste più

Il DM 10 marzo 1998 è integralmente abrogato dall'art. 4, comma 2, del DM 3 settembre 2021, con effetto dall'entrata in vigore di quest'ultimo, cioè dal 29 ottobre 2022. Prima di quell'abrogazione totale, due porzioni erano già state abrogate: alcune disposizioni dal DM 1 settembre 2021 e altre dal DM 2 settembre 2021.

La conseguenza pratica è netta: il DM 10 marzo 1998 non è più citabile, nemmeno per le prove di evacuazione. L'obbligo di esercitazione antincendio con cadenza almeno annuale, per i luoghi di lavoro in cui ricorre l'obbligo di piano di emergenza, sta nel DM 2 settembre 2021, Allegato I § 1.3 «Preparazione all'emergenza», salvo diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi.

Lo stesso paragrafo prevede casi in cui l'esercitazione va ripetuta o integrata, tra cui l'incremento significativo dell'affollamento e le modifiche sostanziali al sistema di esodo, e richiede di documentare l'evidenza dello svolgimento.

Se apri un DVR o un piano di emergenza e trovi il 1998, quel documento è da rivedere. Non per pignoleria formale: perché intorno a quel riferimento sono state costruite procedure che oggi hanno una base diversa.

Perché sbagliare il regime costa

La scelta del regime tecnico non è un'etichetta da mettere in copertina. Determina tutto quello che viene dopo.

  • Applicare il Minicodice a un luogo che non è a basso rischio significa sotto-progettare: la sicurezza reale è inferiore a quella richiesta, e la responsabilità di chi ha firmato è piena.
  • Applicare il Codice a un luogo che sarebbe a basso rischio significa sovra-progettare: si spende in presidi e opere che la norma non chiede.
  • Applicare il Codice con la regola tecnica verticale sbagliata significa, molto spesso, vedersi respingere la pratica dal Comando.

Per questo la determinazione del regime va messa nero su bianco all'inizio della relazione, con la verifica esplicita dei requisiti e la motivazione della conclusione. Chi legge deve poter ripercorrere il ragionamento senza doverlo ricostruire.

Ing. Eduardo Boenzi Ingegnere · professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno n. BN01760I00507 · Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento n. 1760

Segue la prevenzione incendi, la sicurezza sul lavoro, l'efficienza energetica e gli impianti dalla sede di Pordenone. Con l'Ing. Gennaro Mercaldo, ingegnere strutturista, lavora insieme come Boenzi Mercaldo, con sedi a Pordenone e ad Airola (BN). Questi testi rispondono una volta per tutte alle domande che arrivano allo studio al telefono, e vengono aggiornati quando la norma cambia.

Un dubbio concreto

Se non sei sicuro di quale regime si applichi alla tua attività, servono pochi dati per stabilirlo: destinazione d'uso, superficie, affollamento, quota dei piani, materiali presenti. Scrivici e te lo diciamo, senza costi.

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