Impianti ed energia
Efficienza energetica con numeri, non con slogan.
Diagnosi energetica, relazione tecnica di progetto e attestato di prestazione energetica. Il punto non è produrre l'ennesimo documento: è capire dove se ne va l'energia e quali interventi si ripagano davvero.
Le bollette dicono quanto spendi. Non dicono dove. La differenza tra un intervento che si ripaga in quattro anni e uno che non si ripaga mai sta quasi sempre in un dato che nessuno ha misurato.
Diagnosi energetica
La diagnosi energetica è l'unico strumento che collega i consumi ai loro usi finali. Si parte dai dati reali di fatturazione, si costruisce l'inventario energetico, si isolano i centri di consumo, si confrontano le prestazioni con i riferimenti di settore. Alla fine si arriva alla parte che interessa: l'elenco degli interventi possibili, ordinati per ritorno, con il risparmio stimato e il costo.
Per le grandi imprese e per le imprese a forte consumo di energia la diagnosi non è una scelta. L'art. 8 del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 la impone con periodicità quadriennale nei siti produttivi nazionali, in conformità all'Allegato 2, con comunicazione dei risultati all'ENEA. L'obbligo di periodicità non si applica a chi ha adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla ISO 50001 che includa una diagnosi conforme all'Allegato 2.
Il quadro dell'efficienza energetica è in movimento: il termine di recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 è scaduto e un decreto attuativo potrebbe intervenire su soglie e criteri dell'obbligo di diagnosi. Prima di impostare una pratica verifichiamo lo stato del recepimento, perché la nuova direttiva sostituisce il criterio dimensionale con soglie di consumo.
Relazione tecnica di progetto, quella che tutti chiamano Legge 10
Il nome storico è rimasto nel linguaggio comune, il riferimento normativo però è cambiato da tempo. Oggi la relazione tecnica di progetto è prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, con gli schemi e le modalità di compilazione del DM 26 giugno 2015. Gli articoli della Legge 10/1991 che venivano citati in passato non sono più il riferimento corretto: l'art. 28 è stato abrogato dal D.Lgs 48/2020.
Dal 3 giugno 2026 è in vigore il DM 28 ottobre 2025, che aggiorna il DM 26 giugno 2015 sui requisiti minimi, modificandone gli articoli e gli allegati. Il DM 26 giugno 2015 resta in vigore, ma va letto e citato nel testo modificato. È una distinzione che sembra formale e non lo è: cambia i valori limite che devi rispettare.
Attestato di prestazione energetica
L'APE è disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs 192/2005 e dalle linee guida nazionali del DM 26 giugno 2015. Serve nelle compravendite, nelle locazioni, nei nuovi edifici e dopo interventi rilevanti. Un APE fatto bene parte da un rilievo delle stratigrafie e degli impianti; uno fatto male parte da valori di libreria, e si vede quando qualcuno lo confronta con i consumi reali.
Cosa ti consegniamo
- Rapporto di diagnosi con inventario energetico, ripartizione per usi finali e indicatori di prestazione.
- Elenco degli interventi ordinati per ritorno, con risparmio stimato, costo di massima e tempo di ritorno semplice.
- Relazione tecnica di progetto conforme agli schemi del DM 26 giugno 2015 nel testo vigente.
- Attestato di prestazione energetica con software certificato e rilievo a supporto.
- Verifica dei requisiti minimi, trasmittanze e indici di prestazione.
Sui numeri di risparmio. Le stime di risparmio sono stime, e le dichiariamo come tali indicando le ipotesi che le producono. Chi ti promette una percentuale certa prima di aver misurato i consumi ti sta vendendo qualcosa.
Domande frequenti
Quello che ci chiedono più spesso.
Diagnosi energetica e APE sono la stessa cosa?
No, e vengono confusi spesso. L'APE certifica la prestazione energetica dell'edificio secondo una metodologia standardizzata, con condizioni d'uso convenzionali: serve a confrontare edifici tra loro. La diagnosi parte dai consumi reali e serve a decidere dove intervenire. Un edificio può avere un APE in classe discreta e consumi reali fuori controllo, perché è il modo in cui viene usato a fare la differenza.
La mia azienda è obbligata alla diagnosi energetica?
L'art. 8 del D.Lgs 102/2014 riguarda le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia, con periodicità quadriennale. C'è un'esclusione per le grandi imprese con consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep, e c'è l'alternativa del sistema di gestione conforme alla ISO 50001. Il quadro è in aggiornamento, quindi la verifica la facciamo sul testo vigente al momento in cui affrontiamo la pratica.
Quanto conta l'involucro rispetto agli impianti?
Dipende dall'edificio, e questa non è una risposta evasiva: è il motivo per cui si fa la diagnosi. In un capannone con impianti vecchi il ritorno migliore sta quasi sempre nella generazione e nella regolazione. In un edificio residenziale ben impiantato conta l'involucro. Intervenire nell'ordine sbagliato costa il doppio, perché si dimensiona un impianto su un fabbisogno che poi si riduce.
Vediamo dove se ne va l'energia.
Portaci due anni di bollette e una planimetria. Da lì si capisce già molto, prima di spendere un euro in interventi.