Domande frequenti

Domande frequenti, con la risposta per esteso.

Le domande che ci arrivano più spesso al telefono, raccolte qui con il riferimento normativo puntuale e i termini reali del procedimento. Se non trovi la tua, scrivici: la aggiungiamo.

Tempi e costiPrevenzione incendiSicurezza sul lavoroImpiantiEnergia e catastoStrutture e acustica
LA DOMANDA«Sono in regola?» LA FONTE, APERTA LA RISPOSTA, FIRMATA PRIMA SI APRE LA FONTE, POI SI RISPONDE
Ogni risposta con il riferimento puntuale · schema
  • Domanda e riscontro
  • Fonte aperta
  • Risposta firmata

Trentatré domande, raggruppate per argomento. Dove esiste una norma, la risposta porta il riferimento normativo puntuale, così puoi verificarla invece di doverti fidare.

Le prime riguardano tempi, costi e primo contatto, che sono le tre cose che tutti vogliono sapere e che quasi nessuno scrive sul proprio sito.

Blocco 1

Tempi, costi e primo contatto

Quanto tempo serve per una SCIA antincendio?

Sono due tempi diversi, e vengono confusi di continuo. C'è il tempo di preparazione, che dipende da come stiamo messi con la documentazione, e ci sono i termini del procedimento, che sono scritti nel DPR 151/2011.

Il tempo di preparazione. Con il rilievo aggiornato e le dichiarazioni degli installatori già in mano, il grosso del lavoro è la relazione. Se invece mancano i certificati dei materiali o le dichiarazioni di corretta installazione, il collo di bottiglia diventa la raccolta documentale, e su quella i tempi li dettano terzi. È la ragione per cui al primo sopralluogo ti diciamo dove sono i pezzi mancanti prima di parlare di date.

I termini del procedimento. La SCIA si presenta al Comando prima dell'esercizio dell'attività, e il Comando ne verifica la completezza formale rilasciando ricevuta. I controlli con visita tecnica arrivano entro sessanta giorni dal ricevimento. Li trovi tutti, uno per uno, nella tabella dei termini qui sotto.

Un punto che fa risparmiare settimane: se l'attività è di categoria B o C, prima della SCIA serve la valutazione del progetto, che è un procedimento a sé con i suoi tempi. Chi la scopre a lavori iniziati perde molto più di quanto avrebbe speso a chiederlo prima.

Quando serve il progetto antincendio?

Quando l'attività rientra nell'Allegato I del DPR 151/2011 in categoria B o C. L'art. 3, comma 1, obbliga a richiedere al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, e anche dei progetti di modifica di quelli esistenti quando la modifica comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

In categoria A non c'è valutazione preventiva: si va direttamente alla SCIA. Se l'attività non è nell'Allegato I, il procedimento del DPR 151/2011 non si apre affatto, ma se è un luogo di lavoro restano gli obblighi del D.Lgs 81/2008 e dei tre decreti del settembre 2021.

Da non confondere: il progetto antincendio è cosa diversa dal progetto edilizio e dal titolo comunale. Sono procedimenti autonomi, con enti e tempi propri, e vanno fatti camminare in parallelo, non uno dopo l'altro.

Quali documenti devo avere pronti?

Dipende dal passaggio. Il decreto che li elenca è il DM 7 agosto 2012.

Per la valutazione del progetto, Allegato I: relazione tecnica ed elaborati grafici. Gli elaborati comprendono la planimetria generale in scala da 1:2000 a 1:200, le piante di ciascun piano in scala da 1:50 a 1:200 e le sezioni, con gli eventuali prospetti, in scala adeguata.

Per la SCIA, Allegato II: le certificazioni e le dichiarazioni che attestano che elementi costruttivi, prodotti, materiali, attrezzature, dispositivi e impianti rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati e posti in opera secondo la regola dell'arte. Si raggruppano in tre famiglie:

  • resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e separanti, con certificazione a firma di professionista antincendio;
  • reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti, e dispositivi di apertura delle porte, con dichiarazione di rispondenza alle prestazioni richieste;
  • impianti rilevanti ai fini antincendio: per quelli che ricadono nel DM 37/2008 vale la dichiarazione di conformità dell'art. 7; per gli altri serve la dichiarazione di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'installatore, corredata dal progetto a firma di tecnico abilitato.

Una cosa che sfugge quasi sempre: relazioni di calcolo integrali, rapporti di prova e di classificazione, dichiarazioni di posa e manuali d'uso non si allegano tutti alla SCIA, ma devono comporre un fascicolo che il titolare tiene a disposizione per gli eventuali controlli del Comando. Se quel fascicolo non esiste, il problema si presenta al primo sopralluogo, quando non c'è più tempo per costruirlo.

Per la prima conversazione con noi non serve niente di tutto questo. Bastano, se ce li hai, il titolo edilizio, le planimetrie aggiornate, l'ultima pratica antincendio depositata, le dichiarazioni di conformità degli impianti e il registro dei controlli. Se manca qualcosa va bene lo stesso: capire cosa manca è esattamente il primo pezzo del lavoro.

Quanto costa?

Non diamo numeri al telefono senza aver visto il posto, perché sarebbero numeri inventati. Due officine della stessa superficie possono avere carico d'incendio, layout e documentazione pregressa completamente diversi, e la differenza di lavoro fra le due è enorme. Quello che facciamo è il contrario: prima il sopralluogo, poi il preventivo scritto.

Il preventivo distingue le prestazioni comprese da quelle escluse e indica separatamente gli oneri di terzi, come diritti di istruttoria, bolli e prove di laboratorio. È il modo per non avere sorprese a metà pratica.

Non è una cortesia dello studio, è un obbligo di legge. L'art. 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 27/2012 e modificato dall'art. 1, comma 150, della L. 124/2017, impone al professionista di rendere noto al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico e la misura del compenso con un preventivo di massima, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, e di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

La prima verifica, quella che serve a capire cosa hai davanti, è gratuita e non impegna a nulla.

Cosa succede dopo che vi scrivo?
  1. Leggiamo la richiesta e verifichiamo se servono altri elementi per inquadrarla.
  2. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo, per email o con una telefonata se hai lasciato il numero.
  3. Se c'è un lavoro da fare fissiamo il sopralluogo. Se non c'è, te lo diciamo e ti spieghiamo perché.
  4. Dopo il sopralluogo ricevi il preventivo scritto, con prestazioni comprese ed escluse.

Non c'è nessun passaggio commerciale in mezzo e nessuno ti richiama per insistere. Se la risposta è che non ti serve niente, quella è la risposta.

Lavorate solo in Friuli e in Campania?

Le due sedi sono a Pordenone e ad Airola, in provincia di Benevento, e sono i due presidi da cui partiamo per i sopralluoghi. La consulenza la svolgiamo su tutto il territorio nazionale: la parte documentale e progettuale non ha vincoli geografici, il sopralluogo si organizza e per le attività distanti si concentra in una sola giornata.

Posso chiedervi una seconda opinione su un progetto fatto da un altro tecnico?

Sì, ed è un lavoro che facciamo volentieri, con una premessa: il riesame è tecnico, non un'occasione per screditare un collega. Ti consegniamo cosa regge, cosa va approfondito e cosa va corretto, con i riferimenti. Se il progetto è corretto te lo diciamo, e la consulenza finisce lì.

I termini, per esteso

Quanto ha tempo il Comando, e per fare cosa.

Il tempo di una pratica non è un numero solo: sono sette passaggi distinti, ciascuno con il proprio termine, e non tutti riguardano ogni attività.

Termini del procedimento nel DPR 1 agosto 2011, n. 151
PassaggioTermineRiferimento
Valutazione del progettoSolo categorie B e CIl Comando esamina il progetto ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Si pronuncia sulla conformità entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.Art. 3, comma 3
Presentazione della SCIATutte le categorieSi presenta al Comando prima dell'esercizio dell'attività. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza e dei suoi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.Art. 4, comma 1
Controlli sulla SCIACategorie A e BVisite tecniche entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, disposte anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali. Su richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, il Comando rilascia copia del verbale.Art. 4, comma 2
Controlli e certificatoCategoria CVisite tecniche entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di esito positivo il certificato di prevenzione incendi è rilasciato entro quindici giorni dalla data della visita tecnica.Art. 4, comma 3
Esito negativo del controlloIl Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove possibile, l'interessato la conformi alla normativa entro quarantacinque giorni.Art. 4, commi 2 e 3
Rinnovo periodico di conformitàDichiarazione al Comando ogni cinque anni, elevati a dieci anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I. Il Comando rilascia contestuale ricevuta.Art. 5, commi 1 e 2
Istanza di derogaIl Comando esamina l'istanza e con proprio motivato parere la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.Art. 7, comma 3

Come si legge questa tabella. Sono i termini scritti nel regolamento, trascritti dal testo coordinato pubblicato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e riletti il 3 agosto 2026. Il tempo reale di una pratica dipende anche dal carico di lavoro del Comando e dalla completezza di quello che si deposita: sul primo non abbiamo voce in capitolo, sul secondo sì, ed è lì che si gioca la differenza.

Blocco 2

Prevenzione incendi

La mia attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco?

Si verifica sull'Allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151, che elenca le attività soggette e le ripartisce nelle categorie A, B e C in funzione della dimensione e del rischio. Se l'attività vi rientra, il procedimento è quello del DPR 151/2011. Se non vi rientra, non è soggetta ai controlli, ma se è un luogo di lavoro restano gli obblighi del D.Lgs 81/2008 e dei decreti del settembre 2021.

Che differenza c'è fra SCIA antincendio e certificato di prevenzione incendi?

La SCIA è l'atto con cui il titolare segnala al Comando l'inizio dell'attività, allegando le certificazioni previste. Il Comando ne verifica la completezza formale e, in caso di esito positivo, rilascia ricevuta (art. 4, comma 1, DPR 151/2011).

Il certificato di prevenzione incendi oggi viene rilasciato solo per le attività di categoria C: il Comando effettua i controlli entro sessanta giorni e, in caso di esito positivo, rilascia il certificato entro quindici giorni dalla data della visita tecnica (art. 4, comma 3).

Per le categorie A e B non c'è un certificato da appendere in bacheca: il titolo è la ricevuta della SCIA, e su richiesta dell'interessato il Comando rilascia copia del verbale della visita tecnica con esito positivo (art. 4, comma 2). Chi ti chiede «il CPI» per un'attività di categoria A ti sta chiedendo un documento che in quella forma non esiste più.

Posso aprire prima che i Vigili del Fuoco vengano a controllare?

Sì, ed è esattamente il senso della segnalazione certificata. La SCIA si presenta al Comando prima dell'esercizio dell'attività, e il Comando, verificata la completezza formale, ne rilascia ricevuta (art. 4, comma 1). Le visite tecniche arrivano dopo, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il rovescio della medaglia va detto con altrettanta chiarezza: se il controllo accerta la carenza dei requisiti, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove sia possibile, l'interessato la conformi alla normativa entro quarantacinque giorni. Si apre subito, ma su una dichiarazione che deve reggere al controllo.

Chi può firmare l'asseverazione?

L'asseverazione allegata alla SCIA la firma un tecnico abilitato, cioè un professionista iscritto all'albo che opera nell'ambito delle proprie competenze (DM 7 agosto 2012, artt. 1 e 4). L'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, prevista dall'art. 16, comma 4, del D.Lgs 139/2006, serve invece per le certificazioni e le dichiarazioni, per l'asseverazione che accompagna il rinnovo periodico e per la deroga. Entrambi i professionisti sono iscritti in quegli elenchi: l'Ing. Boenzi con il codice BN01760I00507, l'Ing. Mercaldo con il codice BN01234I00351. Li trovi in fondo a ogni pagina, così puoi verificarli.

Ogni quanto va rinnovata la conformità antincendio?

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ha cadenza quinquennale ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011. La cadenza è elevata a dieci anni per le attività numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I: tra queste, i centri informatici di elaborazione e archiviazione, le aziende e gli uffici con oltre 300 persone presenti, gli edifici tutelati aperti al pubblico destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie ed esposizioni, e gli edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 metri.

Cosa cambia tra soluzione conforme, soluzione alternativa e deroga?

La soluzione conforme applica la prescrizione del Codice così come è scritta: non richiede dimostrazioni aggiuntive. La soluzione alternativa raggiunge lo stesso livello di prestazione per altra via, e va dimostrata con i metodi previsti dal Codice. La deroga esce dalla prescrizione e passa dal procedimento dell'art. 7 del DPR 151/2011, con la verifica affidata ai metodi aggiuntivi di progettazione del paragrafo G.2.8.

La differenza pratica sta nei tempi: la deroga comporta il passaggio in Direzione regionale con il parere del Comitato tecnico regionale, quindi mesi in più.

Ho cambiato qualcosa nell'attività. Devo rifare la pratica?

La domanda tecnica è se la modifica comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Un aumento del carico d'incendio, una variazione dell'affollamento, un intervento sui compartimenti o un layout che allunga i percorsi di esodo sono tutte cose che possono farlo. Se l'aggravio c'è, si riaprono le procedure (art. 4, comma 6, del DPR 151/2011).

La valutazione va fatta prima di eseguire l'intervento. È la cosa che nella pratica viene saltata più spesso, ed è anche quella che costa più caro sistemare a posteriori.

Blocco 3

Sicurezza sul lavoro e gestione

Quali sono i tre decreti del settembre 2021 e cosa fa ciascuno?

Sono tre decreti distinti, attuativi dell'art. 46 del D.Lgs 81/2008, e vengono confusi spesso.

  • DM 1 settembre 2021, «Decreto Controlli»: controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. È il decreto del registro dei controlli.
  • DM 2 settembre 2021, «Decreto GSA»: gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza, piano di emergenza, esercitazioni, formazione degli addetti.
  • DM 3 settembre 2021, «Minicodice»: criteri di progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. È quello che decide il regime tecnico applicabile.
Il DM 10 marzo 1998 è ancora in vigore?

No. È integralmente abrogato dall'art. 4, comma 2, del DM 3 settembre 2021, con effetto dal 29 ottobre 2022. Non va più citato in nessun documento, comprese le procedure sulle prove di evacuazione: l'obbligo di esercitazione antincendio almeno annuale sta oggi nel DM 2 settembre 2021, Allegato I § 1.3.

Lo segnaliamo perché è uno dei riferimenti obsoleti che si trovano più spesso in DVR e piani di emergenza ancora in uso.

Ogni quanto vanno fatte le prove di evacuazione?

Almeno una volta l'anno nei luoghi di lavoro in cui ricorre l'obbligo di piano di emergenza, salvo diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi (DM 2 settembre 2021, Allegato I § 1.3). Va conservata evidenza dello svolgimento.

Il decreto prevede anche esercitazioni aggiuntive in casi specifici, per esempio quando l'affollamento aumenta in modo significativo oppure quando il sistema di esodo viene modificato in modo sostanziale.

Il DVR va aggiornato con una scadenza fissa?

Non c'è una scadenza a calendario. La rielaborazione va fatta in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, dopo infortuni significativi, quando la sorveglianza sanitaria lo richiede, e in generale quando cambia il quadro dei rischi (art. 29, comma 3, del D.Lgs 81/2008). In concreto: se l'azienda di oggi non è quella descritta nel documento, il documento è da rifare.

La mia attività non è soggetta al DPR 151/2011: sono a posto?

Non necessariamente. Se ci sono lavoratori, l'attività resta un luogo di lavoro e valgono gli obblighi del D.Lgs 81/2008 insieme ai tre decreti del settembre 2021. Il DM 3 settembre 2021 decide il regime tecnico applicabile, il DM 2 settembre 2021 impone piano di emergenza, addetti formati ed esercitazione almeno annuale, il DM 1 settembre 2021 governa controlli, manutenzioni e registro.

È il caso della maggior parte delle attività commerciali di quartiere: fuori dall'Allegato I, e comunque piene di adempimenti. Ne abbiamo scritto per esteso nell'articolo sul Minicodice.

Chi deve tenere il registro dei controlli, io o il manutentore?

Il registro è del titolare dell'attività. Per le attività dell'Allegato I non soggette al D.Lgs 81/2008, l'obbligo di annotare controlli, verifiche, interventi di manutenzione e informazione in un apposito registro è posto a cura dei responsabili dell'attività dall'art. 6, comma 2, del DPR 151/2011, e il registro va mantenuto aggiornato e reso disponibile ai controlli del Comando. Nei luoghi di lavoro il riferimento è il DM 1 settembre 2021.

Il manutentore compila i propri rapporti di intervento e li consegna. Metterli in ordine, verificare che le periodicità siano rispettate e che nessun presidio sia rimasto fuori dall'inventario è compito di chi gestisce l'attività. È anche la prima cosa che un funzionario chiede, perché è quella che lascia traccia documentale.

Blocco 4

Impianti, manutenzioni e scadenze

Ogni quanto vanno controllati estintori, idranti e rivelazione incendi?

Ogni presidio ha la sua periodicità, e le periodicità stanno nelle norme di prodotto e di impianto, non in un unico elenco di legge. Le principali: estintori UNI 9994-1:2024, rete di idranti UNI 10779:2021, rivelazione e allarme UNI 11224:2026 insieme alla UNI 9795:2021, evacuazione vocale UNI 11988:2025, illuminazione di sicurezza UNI CEI 11222:2013 e UNI EN 1838:2025, porte e chiusure resistenti al fuoco serie UNI 11473.

Due avvertenze pratiche. La prima: le edizioni cambiano, e cambiano spesso. La UNI 11224 è stata sostituita il 9 luglio 2026 dall'edizione 2026, la UNI EN 12845 sugli sprinkler il 4 giugno 2026: un contratto di manutenzione che cita ancora le edizioni precedenti cita testi ritirati. La seconda: le periodicità vanno lette sull'edizione vigente, perché fra un'edizione e l'altra possono cambiare.

Lo scadenzario completo da compilare e conservare è nell'autocontrollo antincendio.

Chi può fare la manutenzione degli impianti antincendio?

Il DM 1 settembre 2021 disciplina i requisiti dei tecnici manutentori. Dopo le proroghe succedutesi dal 2022, il DM 15 luglio 2025 (G.U. n. 190 del 18/08/2025) ha spostato da ultimo il termine: dal 25 settembre 2026 la manutenzione può essere affidata solo a tecnici manutentori qualificati con attestato.

In concreto: il rapporto di intervento va firmato da chi ha i requisiti previsti, e conviene farsi mostrare l'attestato dalla ditta di manutenzione prima di quella data. Se il tuo manutentore non è in grado di documentarli, il problema non ricade su di lui ma su di te, perché è la tua attività a dover dimostrare che i controlli sono stati fatti da chi poteva farli.

Ho rifatto l'impianto elettrico. Cambia qualcosa per l'antincendio?

Può cambiare parecchio. Gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica sono espressamente elencati fra quelli rilevanti ai fini della sicurezza antincendio dall'Allegato II del DM 7 agosto 2012, insieme alla protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti a gas, al riscaldamento e climatizzazione, all'estinzione e controllo di incendi ed esplosioni, al controllo di fumo e calore e alla rivelazione.

Quindi la dichiarazione di conformità dell'impianto non è un adempimento parallelo che riguarda solo l'elettricista: è documentazione della pratica antincendio e va nel fascicolo. E se l'intervento ha modificato le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, si apre la valutazione dell'art. 4, comma 6, del DPR 151/2011.

Ogni quanto va verificato l'impianto di terra?

Il riferimento è il DPR 462/2001, che distingue la periodicità in funzione dell'ambiente: gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, i locali adibiti a uso medico e i cantieri non seguono la stessa cadenza di un ufficio. È una di quelle cose in cui l'errore tipico nasce dall'applicare a tutti la periodicità che vale per alcuni.

Sono verifiche eseguite da organismi abilitati, e la documentazione va conservata insieme alla dichiarazione di conformità dell'impianto. In un controllo antincendio è materiale che viene chiesto, perché l'impianto elettrico è fra quelli rilevanti.

L'installatore mi ha dato un foglio con il timbro. Basta?

Dipende da cosa c'è scritto sopra, e la differenza non è formale. Per gli impianti che ricadono nel DM 37/2008 serve la dichiarazione di conformità dell'art. 7, con i suoi allegati obbligatori. Per gli impianti che non vi ricadono serve una dichiarazione di corretta installazione e di corretto funzionamento a firma dell'installatore, corredata dal progetto a firma di tecnico abilitato; in assenza di quel progetto, serve una certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento a firma di professionista antincendio, con schema dell'impianto come realizzato e rapporto di verifica delle prestazioni.

Un attestato generico di buona esecuzione non è nessuna delle due cose. Vale la pena controllarlo quando arriva, non il giorno del sopralluogo.

Blocco 5

Energia e catasto

La relazione tecnica «Legge 10» si chiama ancora così?

Nel linguaggio comune sì, nel riferimento normativo no. Oggi la relazione tecnica di progetto è prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs 192/2005, con gli schemi del DM 26 giugno 2015. L'art. 28 della Legge 10/1991, che veniva citato in passato, è stato abrogato dal D.Lgs 48/2020, quindi non è più il riferimento corretto.

Cosa è cambiato con il DM 28 ottobre 2025?

Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna il DM 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica, modificandone articoli e allegati, ed è in vigore dal 3 giugno 2026. Attenzione alla parola: non lo sostituisce. Il DM 26 giugno 2015 resta in vigore e va letto nel testo modificato.

APE e diagnosi energetica sono la stessa cosa?

No. L'APE, disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs 192/2005, certifica la prestazione dell'edificio con condizioni d'uso convenzionali, e serve a confrontare edifici tra loro. La diagnosi energetica parte dai consumi reali e serve a decidere dove intervenire. Un edificio può avere un APE discreto e consumi fuori controllo, perché è il modo in cui viene usato a fare la differenza.

La planimetria catastale non corrisponde alla casa. Cosa comporta?

Va sistemato prima di vendere o di accendere un mutuo, perché la difformità salta fuori davanti al notaio quando i tempi sono già stretti. Da chiarire subito una cosa: la difformità catastale non sana un abuso edilizio e non lo crea. Sono due piani distinti, e la prima verifica serve a capire quale dei due è coinvolto.

Blocco 6

Strutture, sismica, acustica e CTU

Devo comprare casa: ha senso una verifica strutturale prima del rogito?

Sì. Un sopralluogo con l'esame del titolo edilizio, dello stato di conservazione e dei segni di dissesto dice se l'edificio richiede indagini più approfondite oppure no.

Costa una frazione dell'acquisto, e conviene farlo prima di firmare, quando l'esito può ancora entrare nella trattativa. Come affrontiamo le strutture esistenti è spiegato nella pagina su strutture e sismica.

Che differenza c'è tra miglioramento e adeguamento sismico?

Sono due obiettivi diversi per lo stesso edificio esistente.

Il miglioramento sismico aumenta la sicurezza della struttura esistente, senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti a una costruzione nuova.

L'adeguamento sismico è obbligatorio nei casi elencati dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e porta la struttura al livello di sicurezza che la norma fissa per quel caso.

La scelta si fa dopo la valutazione della struttura esistente, con rilievo e indagini sui materiali, non prima.

Quando serve una valutazione di impatto acustico?

Per molte attività che aprono o modificano impianti rumorosi: locali e pubblici esercizi con impianti, attività produttive. Il riferimento è la legge quadro sull'inquinamento acustico, L. 447/1995.

Quando serve, la valutazione la firma un tecnico competente in acustica iscritto all'elenco nazionale ENTECA (sotto i limiti, per molte attività basta una dichiarazione sostitutiva): è l'Ing. Mercaldo. I dettagli sono nella pagina sull'acustica.

Cos'è un consulente tecnico d'ufficio?

È il tecnico che il giudice nomina per gli accertamenti tecnici in una causa. L'Ing. Mercaldo è iscritto nel 2003 all'albo dei consulenti del Tribunale di Benevento.

Facciamo anche consulenza tecnica di parte, cioè a fianco di una delle parti in causa, ma mai nella stessa causa in cui uno di noi è consulente tecnico d'ufficio. Perizie e consulenze sono descritte nella pagina su catasto, perizie e consulenza.

Non hai trovato la tua domanda?

Scrivici con due righe sull'attività. Ti risponde l'ingegnere che segue la materia, e se la domanda è di interesse generale la aggiungiamo a questa pagina.

Verifica gratuitaWhatsApp