Antincendio
Rinnovo periodico di conformità antincendio: scadenze, adempimenti e responsabilità del gestore
Quello che molti chiamano ancora «rinnovo del CPI» oggi è l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011): il certificato in senso proprio sopravvive solo per la categoria C. Quando scade, cosa serve avere in mano prima di presentarlo, e perché nelle strutture socio-sanitarie la posta in gioco è più alta.
Quando scade, e per chi vale la cadenza decennale
L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio è disciplinata dall' art. 5 del DPR 1 agosto 2011, n. 151. La cadenza ordinaria è quinquennale. Il titolare dell'attività presenta al Comando una dichiarazione che attesta l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla documentazione prevista.
Il comma 2 dello stesso articolo eleva la cadenza a dieci anni per sette attività dell'Allegato I, individuate per numero: 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77. Nella pratica quotidiana quelle che si incontrano più spesso sono tre.
- 64, «centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti». Attenzione alla soglia: l'assoggettabilità parte da oltre 25 addetti, e i 50 addetti separano la categoria B dalla C. Questa voce non ha categoria A.
- 71, «aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti». Qui l'equivoco è frequente: la soglia di assoggettabilità è oltre 300 persone, mentre la categoria A arriva fino a 500. Tra 301 e 500 persone l'attività è soggetta e in categoria A.
- 72, «edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato». L'ultima clausola è ampia e va letta per intero: è sempre categoria C, senza soglie.
Alle tre si aggiunge la 77, gli edifici destinati a uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri, che riguarda un numero crescente di condomini. Il parametro è l'altezza antincendio, non l'altezza in gronda: la differenza sposta l'esito. Le altre tre sono le attività 6, 7 e 8: reti di trasporto e distribuzione di gas infiammabili, centrali di produzione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, oleodotti con diametro superiore a 100 mm.
La cadenza decennale non si applica «alle attività grandi» né «a quelle di categoria C». Si applica solo alle sette attività elencate per numero nel comma 2. Ogni altra attività resta a cinque anni, indipendentemente da dimensione e categoria.
Che cosa è, tecnicamente
Non è un nuovo esame del progetto e non è una nuova SCIA. È una dichiarazione con cui il titolare attesta che le condizioni di sicurezza antincendio sulla base delle quali l'attività è stata autorizzata non sono variate. È un atto di conferma, e questo spiega perché sia più delicato di quanto sembri: se qualcosa è variato, la dichiarazione non si può rendere.
La verifica sostanziale, quindi, non riguarda il rinnovo. Riguarda i cinque anni precedenti.
Cosa serve avere in mano
Prima di presentare l'attestazione va ricostruito lo stato reale dell'attività e va verificata la tenuta della documentazione. In pratica questo elenco.
- Il progetto approvato e l'ultima SCIA, per sapere qual è la configurazione di riferimento rispetto a cui si dichiara l'assenza di variazioni.
- Le certificazioni e le dichiarazioni di installatori e manutentori relative agli impianti e ai prodotti impiegati.
- Il registro dei controlli tenuto ai sensi del DM 1 settembre 2021, con le evidenze delle attività di controllo e manutenzione.
- Le evidenze della gestione della sicurezza: piano di emergenza aggiornato, formazione degli addetti non scaduta, esercitazioni antincendio documentate ai sensi del DM 2 settembre 2021, Allegato I § 1.3.
- La verifica delle modifiche intervenute nel periodo, ciascuna valutata per stabilire se comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 4, comma 6, del DPR 151/2011; per le categorie B e C anche l'art. 3, comma 1). I criteri per individuare quali modifiche sono rilevanti si possono trarre dall'Allegato IV del DM 7 agosto 2012, che li elenca in maniera qualitativa; l'art. 4, comma 8, dello stesso decreto consente in alternativa di fondarsi sulla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.
Sulla distinzione conviene essere precisi, perché cambia la documentazione da produrre. L'Allegato IV individua le modifiche sostanziali; l'aggravio si valuta in un secondo passaggio. Se la modifica comporta aggravio, la SCIA va corredata della documentazione completa; se non lo comporta, serve una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio a firma di tecnico abilitato, con relazione ed elaborati limitati agli aspetti modificati.
Un riferimento da correggere. Se il tuo piano di emergenza o il tuo scadenzario cita il DM 10 marzo 1998 per le prove di evacuazione, sta citando un testo che non esiste più: quel decreto è integralmente abrogato dall'art. 4, comma 2, del DM 3 settembre 2021, con effetto dal 29 ottobre 2022.
Tre errori che fanno tornare indietro la pratica
1. Dichiarare l'assenza di variazioni quando le variazioni ci sono
È il caso più comune e il più rischioso. Nei cinque anni è stato aggiunto un macchinario, è cambiata la destinazione di un locale, il magazzino è stato riorganizzato con un carico d'incendio diverso, è stata chiusa una via di esodo secondaria. Nessuna di queste cose, presa singolarmente, sembra rilevante a chi gestisce l'attività. Tutte, tecnicamente, possono comportare aggravio.
2. Registro dei controlli ricostruito a posteriori
Un registro compilato tutto insieme nelle settimane precedenti il rinnovo si riconosce. E soprattutto non assolve alla sua funzione, che è documentare che i controlli sono stati fatti quando andavano fatti.
3. Progetto coerente con una regola tecnica non più vigente
In cinque anni il quadro normativo si muove. Un progetto impostato su un capitolo di regola tecnica poi aggiornato, oppure su un'edizione di norma UNI poi ritirata, richiede almeno una verifica di coerenza. Due esempi recenti: la UNI EN 12845 è passata all'edizione 2026 il 4 giugno 2026 e la UNI 11224 all'edizione 2026 il 9 luglio 2026, con le edizioni precedenti ritirate.
Il caso delle strutture socio-sanitarie
Nelle RSA, nelle case di riposo e nelle comunità alloggio il rinnovo periodico ha un peso diverso, e la ragione è tecnica. Gli occupanti, in gran parte, non sono in grado di allontanarsi autonomamente: questo colloca l'attività nei profili di rischio per la vita del gruppo D, con il profilo D2 come caso tipico quando la velocità caratteristica di crescita dell'incendio è media.
Il profilo D2 stringe tutto il resto. Le lunghezze di esodo ammesse si riducono, le larghezze unitarie aumentano, la reazione al fuoco dei materiali sale di livello, la strategia di gestione dell'emergenza diventa il cuore del progetto invece di essere un capitolo finale.
| Grandezza | Valore per D2 | Riferimento |
|---|---|---|
| Lunghezza massima di esodo | 20 m | Tab. S.4-25 |
| Corridoio cieco | 15 m, servendo al massimo 50 occupanti | Tab. S.4-18 |
| Larghezza unitaria per vie di esodo orizzontali | 6,20 mm per persona | Tab. S.4-27 |
| Larghezza unitaria per vie di esodo verticali | in funzione del numero di piani serviti (7,30 · 6,40 · 5,70 mm per persona e seguenti) | Tab. S.4-29 |
| Larghezze minime delle vie di esodo | 900 · 800 · 700 mm secondo i casi | Tab. S.4-28 e S.4-32 |
| Livello di prestazione della reazione al fuoco | vie d'esodo livello IV (gruppo GM1), altri locali livello III (gruppo GM2) | Tab. S.1-2 e S.1-3 |
| Estintori portatili | distanza massima 30 m, capacità estinguente minima 21 A, carica minima 6 kg o 6 l, almeno uno per piano | Tab. S.6-5 |
Come leggere questa tabella. I valori si riferiscono al profilo D2 e vanno applicati solo dopo aver verificato che sia quello attribuibile all'attività. Ogni caso concreto richiede la verifica sul testo vigente e la lettura completa del capitolo pertinente, comprese le regole tecniche verticali applicabili, tra cui il capitolo V.11 sulle strutture sanitarie. Valori verificati sul testo coordinato pubblicato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Un dato che nelle strutture socio-sanitarie viene sottovalutato: il tempo necessario per l'esodo dipende dalla presenza di personale in numero adeguato nel momento in cui l'incendio si sviluppa. Un progetto che funziona con l'organico del turno diurno può non funzionare con quello notturno, e la valutazione va fatta sullo scenario peggiore, non su quello medio.
Di chi è la responsabilità
La dichiarazione è del titolare dell'attività. L'asseverazione tecnica che la accompagna è del professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs 139/2006, ai sensi del DM 5 agosto 2011.
Le due responsabilità sono distinte e non si sovrappongono. Il professionista risponde della correttezza tecnica di quello che assevera; il titolare risponde dell'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, e questa responsabilità non è trasferibile per contratto. Chi ti propone un servizio che «si assume la tua responsabilità» ti sta descrivendo una cosa che non esiste.
Cosa fare, in ordine
- Recupera la data dell'ultima attestazione e calcola la scadenza, verificando se la tua attività rientra tra le sette a cadenza decennale.
- Metti in fila le modifiche intervenute dall'ultima SCIA e fai valutare, per ciascuna, se comporta aggravio.
- Verifica il registro dei controlli e le evidenze di manutenzione, presidio per presidio.
- Controlla formazione degli addetti ed esercitazioni: numero adeguato e date non scadute.
- Fai verificare la coerenza del progetto con la regola tecnica e con le edizioni di norma vigenti.
- Solo dopo, prepara e presenta l'attestazione.
Un ultimo suggerimento pratico. Questo lavoro non si comincia il mese della scadenza. Se emerge una difformità servono tempi tecnici per sistemarla, e se serve un intervento sugli impianti servono anche tempi di fornitura. Dodici mesi prima è il momento giusto; diciotto, se la struttura è complessa.
Se la scadenza è entro i prossimi diciotto mesi, la verifica preliminare del tuo stato di conformità è gratuita: in una breve chiamata capiamo se sei nella condizione di dichiarare l'assenza di variazioni oppure no. Scrivici qui.
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