Antincendio

Il registro dei controlli antincendio, tenuto come va tenuto

È il primo documento che un funzionario chiede, e quello su cui si vede subito se la gestione della sicurezza è reale oppure di carta. Cosa ci va scritto, chi lo firma, con che periodicità.

PRESIDIODATAESITO CADENZE PERIODICHE FIRMA OGNI CONTROLLO ANNOTATO, CON DATA ED ESITO
Il registro dei controlli, riga per riga · schema
  • Esito conforme
  • Cadenza periodica
  • Firma e visto
Ing. Eduardo BoenziPrevenzione incendiLettura: 7 minutiRiferimenti verificati il 30 luglio 2026

Perché è il primo documento che chiedono

Un funzionario che entra in un'attività non può verificare in poche ore la conformità di tutto l'impianto antincendio. Quello che può fare, e che fa, è guardare il registro dei controlli. Da lì si capisce in pochi minuti se la sicurezza antincendio è gestita oppure se esiste solo sulla carta del progetto.

Il riferimento è il DM 1 settembre 2021, in vigore dal 25 settembre 2022, che stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Cosa ci va scritto

Il registro documenta le attività svolte sui presidi e sui sistemi di sicurezza antincendio. In concreto, per ciascun intervento deve risultare cosa è stato fatto, quando, su quale presidio, da chi, e con quale esito.

  1. Sorveglianza, cioè il controllo visivo che il presidio sia al suo posto, integro e accessibile. È l'attività a cadenza più fitta, e la può svolgere personale interno adeguatamente istruito.
  2. Controllo periodico e manutenzione, con la periodicità prevista dalle norme applicabili al singolo presidio.
  3. Interventi straordinari, guasti, sostituzioni, ricariche, con l'indicazione delle anomalie riscontrate e delle azioni conseguenti.
  4. Esiti delle verifiche sui sistemi, comprese quelle sull'impianto di rivelazione, sull'evacuazione vocale e sull'illuminazione di sicurezza.

Accanto ai presidi, il registro è anche il posto in cui tenere traccia della parte gestionale: prove dei dispositivi, verifiche sulle vie di esodo, esercitazioni. La parte formativa e gestionale ha il suo riferimento nel DM 2 settembre 2021, ma le evidenze conviene tenerle insieme.

Chi compila, chi firma, chi risponde

La distinzione conta, perché è quella che in sede di verifica viene sciolta subito.

  • Il titolare dell'attività è responsabile della tenuta del registro e dell'esecuzione delle attività che vi sono documentate. Questa responsabilità non è delegabile a contratto.
  • La sorveglianza può essere affidata a personale interno, purché istruito su cosa guardare e su come registrarlo.
  • Controllo e manutenzione sono attività tecniche: le esegue e le dichiara il manutentore, che risponde di quello che ha fatto.
  • Il professionista antincendio non compila il registro. Lo verifica, quando deve asseverare, e in quel momento un registro incompleto diventa un problema che si vede.

Le norme di riferimento, nelle edizioni vigenti

Il DM 1 settembre 2021 rinvia alle norme tecniche applicabili al singolo presidio. Ed è qui che si annida un problema silenzioso: i programmi di manutenzione si scrivono una volta e restano fermi, mentre le norme cambiano edizione.

Edizioni vigenti al 30 luglio 2026
Presidio o sistemaNorma vigenteAttenzione
EstintoriUNI 9994-1:2024In vigore dal 25 luglio 2024.
Rete di idrantiUNI 10779:2021In vigore dal 25 marzo 2021.
Impianti sprinklerUNI EN 12845:2026In vigore dal 4 giugno 2026. La UNI EN 12845:2020 è ritirata.
Manutenzione impianti di rivelazioneUNI 11224:2026In vigore dal 9 luglio 2026. La UNI 11224:2019 è ritirata.
Progettazione impianti di rivelazioneUNI 9795:2021In vigore dal 2 dicembre 2021.
Evacuazione vocaleUNI 11988:2025In vigore dal 4 settembre 2025. Ha sostituito la UNI ISO 7240-19:2010.
Illuminazione di emergenza, requisitiUNI EN 1838:2025In vigore dal 6 febbraio 2025.
Illuminazione di sicurezza, verifica e manutenzioneUNI CEI 11222:2013Sigla congiunta UNI CEI. La UNI 11222:2006 è ritirata dal 2010.
Porte e chiusure resistenti al fuocoUNI 11473-1:2013 · UNI 11473-2:2014 · UNI 11473-3:2014Tre parti in vigore. Non esiste una parte 4.

Due edizioni cambiate in due mesi. Se il tuo programma di manutenzione cita la UNI EN 12845:2020 o la UNI 11224:2019, cita testi ritirati. Vanno riletti i contenuti sulla nuova edizione, perché periodicità e modalità possono essere cambiate, e va aggiornato il riferimento nel registro e nel contratto di manutenzione.

La qualificazione del tecnico manutentore

L'art. 4 del DM 1 settembre 2021 disciplina i requisiti di qualificazione dei tecnici manutentori. Dopo le proroghe succedutesi dal 2022, il DM 15 luglio 2025 (G.U. n. 190 del 18/08/2025) ha fissato l'entrata in vigore dell'obbligo al 25 settembre 2026: da quel giorno la manutenzione dei presidi può essere affidata solo a tecnici manutentori qualificati con attestato (art. 6, comma 1-bis, del DM 1 settembre 2021).

Detto in pratica: da quella data chi esegue controllo e manutenzione dei presidi deve essere qualificato secondo quel percorso, e conviene verificarlo fin d'ora sul proprio fornitore, perché un registro compilato da chi non ha i requisiti è un registro che in verifica può essere contestato.

Cinque errori che si vedono subito

  1. Il registro compilato tutto insieme. Righe con la stessa grafia, lo stesso inchiostro e date distribuite a posteriori. Non documenta nulla e comunica il contrario di quello che vorrebbe.
  2. Le anomalie non registrate. Un registro in cui tutto è sempre a norma per cinque anni non è credibile. Le anomalie ci sono, e registrarle insieme all'azione correttiva è la prova che il sistema funziona.
  3. Presidi assenti dall'elenco. Un estintore aggiunto dopo, una porta tagliafuoco installata in un secondo momento, un rivelatore in un locale tecnico. Se non è nell'elenco, non è controllato.
  4. Periodicità sbagliata. Applicare a tutti i presidi la stessa cadenza è comodo e sbagliato: ciascuno ha la propria, definita dalla norma che lo riguarda.
  5. Riferimenti obsoleti. Norme in edizione ritirata, e in molti registri ancora il DM 10 marzo 1998, che è integralmente abrogato dal 29 ottobre 2022.

Come tenerlo senza impazzire

Il registro non è difficile. È continuo, e la continuità è la cosa che si perde per prima quando nessuno ha il compito esplicito di seguirla.

  • Fai l'inventario dei presidi una volta, per bene, con posizione e identificativo.
  • Associa a ciascuno la norma applicabile e la periodicità, e scrivi accanto l'edizione della norma che stai usando.
  • Assegna un responsabile con nome e cognome per la sorveglianza interna. Un compito di tutti è un compito di nessuno.
  • Metti le scadenze in un calendario con avviso anticipato, non in un promemoria mentale.
  • Rivedi i riferimenti una volta l'anno. È il controllo che nessuno fa, e quello che intercetta i cambi di edizione.

Chi preferisce non tenere in casa questo lavoro lo delega, ed è esattamente uno dei contenuti del servizio di referente antincendio esterno: tenuta del registro, coordinamento delle manutenzioni, avviso sulle scadenze a novanta, sessanta e trenta giorni.

Ing. Eduardo Boenzi Ingegnere · professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno n. BN01760I00507 · Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento n. 1760

Segue la prevenzione incendi, la sicurezza sul lavoro, l'efficienza energetica e gli impianti dalla sede di Pordenone. Con l'Ing. Gennaro Mercaldo, ingegnere strutturista, lavora insieme come Boenzi Mercaldo, con sedi a Pordenone e ad Airola (BN). Questi testi rispondono una volta per tutte alle domande che arrivano allo studio al telefono, e vengono aggiornati quando la norma cambia.

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